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Iscrizione a tempo parziale

Lo studente che non può dedicarsi a tempo pieno allo studio universitario può decidere di iscriversi all’università a tempo parziale.

L’iscrizione in regime di impegno a tempo parziale è consentita solo agli studenti in corso per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, per impegno nella cura ed assistenza dei familiari o personali (art. 46 del Regolamento Didattico di Ateneo).

La richiesta può essere presentata dopo l’immatricolazione o il rinnovo on line dell’iscrizione alla Segreteria didattica del Corso di studio dove è iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno solare di avvio dell’anno accademico, concordando un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60. Non è prevista alcuna autocertificazione o certificazione a supporto.

Per i corsi a numero programmato le modalità di accesso sono riportate nei regolamenti di corso e nei bandi di ammissione.

Lo studente a tempo parziale deve completare il curriculum formativo entro termini predeterminati in accordo con il Consiglio della struttura didattica.

È tenuto a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta di bollo assolta in modo virtuale e il 50% del Contributo Omnicomprensivo Annuale (COA) determinato secondo le classi di reddito.

L’iscrizione a tempo parziale è mantenuta automaticamente negli anni successivi, salvo recesso (ritorno al tempo pieno) o per mancato rispetto dei termini concordati con il Consiglio della struttura didattica. In quest’ultimo caso, allo studente sarà addebitato l’ulteriore 50% del COA riferito all’anno già concluso, per revoca del regime di impegno a tempo parziale.

In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e il nuovo corso di studio.

L’iscrizione in regime di impegno a tempo parziale non è consentita:

  • agli studenti individuati ai sensi delle Leggi 302/1990 e 266/2005, quali vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti dichiarati tali secondo le norme di legge;
  • agli studenti detenuti o sottoposti a misure di comunità.